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Nuova partita IVA. Cosa cambia dal 2017

Dal 2017, a seguito del definitivo riordino dei regimi fiscali, si riducono le opzioni possibili per coloro che intendono intraprendere una nuova attività economica in forma individuale. Scompare definitivamente il cd. “regime dei minimi” – ad eccezione di alcuni casi residuali – e al suo posto viene istituito il regime forfettario che di fatto risulta essere l’unico regime agevolato nonché il regime naturale per coloro che rientrano nei requisiti che tale regime prevede. Si aggiungono a questo, completando la scelta delle opzioni, il regime semplificato e quello ordinario.

Di seguito si riepilogano le principali caratteristiche e requisiti tralasciando, per semplicità e brevità, gli aspetti più tecnici e complessi.

 

REGIME FORFETTARIO

 

Il regime forfettario prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% – 5% per i primi 5 anni di una nuova attività – al reddito imponibile calcolato forfettariamente tramite dei coefficienti distinti in base alla categoria di attività svolta. Dal punto di vista pratico, pertanto, tra le semplificazioni che si è voluto introdurre ritroviamo le seguenti come principali:

  • calcolo tramite coefficiente del reddito imponibile;
  • non applicazione dell’IVA nelle fatture attive e conseguente indetraibilità della stessa  sugli acquisti;
  • esonero dal pagamento dell’IRAP e dall’invio della relativa dichiarazione;
  • non applicazione degli studi di settore

Da ricordare che ad ogni attività è abbinata una relativa soglia di ricavi il cui superamento farebbe decadere dalla possibilità di continuare ad aderire al regime forfettario. Ulteriori requisiti sono rappresentati dal non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi e, infine, non aver superato, alla data di chiusura dell’esercizio, l’importo di euro 20.000 quali costi per beni strumentali.

Relativamente invece alle cause di esclusione, non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che:

  • si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari per la determinazione del reddito;
  • non risultano residenti salvo che non producano oltre il 75% del reddito in Italia e assicurino un adeguato scambio di informazioni;
  • effettuano in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
  • partecipano a società di persone, associazioni professionali o società di capitali che abbiano optato per la trasparenza fiscale;
  • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro , tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.

 

REGIME SEMPLIFICATO

 

Riservato a coloro che superano i requisiti del regime forfettario e non hanno conseguito, nell’esercizio precedente, ricavi superiori a 400 mila euro in caso di attività di prestazione di servizi o 700 mila euro nel caso di cessioni di beni.

In questo caso non vi sono agevolazioni IVA mentre risultano ridotti gli adempimenti contabili e non è prevista la redazione del bilancio di esercizio.

 

REGIME ORDINARIO

 

Obbligatorio nel caso in cui nell’esercizio precedente siano stati conseguiti ricavi superiori a 400 mila euro per le attività di servizi o 700 mila per cessione di beni. Facoltativo in caso di non superamento dei precedenti limiti, in alternativa l’opzione si desume da comportamento concludente del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

Oltre agli adempimenti IVA occorre porre in essere un impianto contabile con partita doppia e la redazione del bilancio di esercizio.