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Nuovo regime di cassa dal 1° gennaio 2017

A partire dall’esercizio 2017, le imprese che sinora adottavano la contabilità semplificata non adotteranno più il principio di competenza a favore del regime di cassa, già utilizzato dai professionisti.

Il cambiamento, non di poco conto soprattutto in fase transitoria, comporterà la determinazione di costi e ricavi sulla base degli incassi ricevuti e dei pagamenti effettuati mentre non rileveranno più rimanenze iniziali e finali nel calcolo del reddito. Rimangono invece inalterate le regole di determinazione degli altri componenti positivi e negativi (ad es. plus/minusvalenze, ammortamenti) per i quali resta il criterio di competenza.

 

COSA CAMBIA

Come anticipato, la modalità di determinazione del reddito sarà simile a quella già in vigore per i professionisti e permetterà di tassare solo le fatture effettivamente incassate riducendo drasticamente le problematiche legate alla tassazione di ricavi non ancora percepiti e quindi di crediti in sofferenza e/o non esigibili. Anche la base imponibile IRAP sarà determinata con le medesime regole.

Solo nel primo anno di applicazione, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, il reddito del periodo d’imposta sarà ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente soggetto all’applicazione del criterio di competenza. Analogamente, nel passaggio tra criteri, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumeranno rilevanza nella determinazione del reddito negli anni successivi.

 

L’ALTERNATIVA

Trattandosi di un regime naturale, chiunque ad oggi si trovi in contabilità semplificata, dovrà adottare il regime di cassa per la determinazione del reddito. In alternativa, il contribuente può comunque sempre derogare a tale regime – adottando quindi il principio di competenza – optando per una contabilità ordinaria da mantenere almeno 3 anni.

 

ASPETTI CONTABILI

Adottando il regime di cassa diventerà necessario annotare cronologicamente i ricavi indicando per ciascun incasso l’importo, le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento oltre agli estremi della fattura o altro documento emesso. Al contempo, analoghe informazioni saranno annotate sul registro dedicato alle spese sostenute. Tutti gli altri componenti di reddito devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In alternativa possono essere tenuti soltanto i registri Iva annotando separatamente i componenti non rilevanti ai fini di tale imposta. Una ulteriore possibilità, vincolante per almeno un triennio, è infine rappresentata dal tenere i registri Iva senza operare annotazioni su incassi e pagamenti ma facendo coincidere la data di registrazione dei documenti con quella di effettivo incasso o pagamento.